I nuovi rischi dei dirigenti e degli amministratori.
A quali rischi patrimoniali sono esposti i dirigenti e gli amministratori delle società, anche di capitali? Come possono proteggere i loro averi personali?
Non sto parlando di situazioni che hanno visto consumarsi azioni dolose. Per esse la responsabilità personale non è in dubbio ed è perseguibile anche penalmente. Mi riferisco, invece, a quelle vicende in cui il tipico rischio di impresa è stato sfavorevole alla tenuta economica o patrimoniale o anche finanziaria della azienda nel tempo, con conseguente default della stessa.
Le norme entrate in vigore da qualche mese prevedono che anche gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti, oltre che le società, rispondono con il loro patrimonio personale delle richieste di risarcimento per danni patrimoniali che soci, clienti, fornitori e creditori possono subire. Sto parlando, in pratica, di casi nei quali i vertici dell’azienda nell’eseguire il proprio incarico, sbagliano per imperizia, negligenza, disattenzione, mancata vigilanza, errata applicazione di leggi e simili. In questi casi appunto, ed a prescindere dalla dimensione della società, gli amministratori (come anche i direttori generali) possono essere chiamati a rispondere personalmente, con conseguenti esborsi prevedibilmente non da poco.
Premessa
La nostra legge fallimentare risaliva al 1942. Nel 2019 ne è stata legiferata la riforma (cosiddetto Codice della crisi e dell’insolvenza, D. Lgs. n. 14/2019).
Il nuovo Codice contiene norme che hanno introdotto (art. 378):
– una maggiore responsabilità degli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, prevedendo espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
– un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio sociale.
Cosa è cambiato
Le nuove disposizioni sono in vigore dal marzo del 2019 ed incidono sul sistema generale della responsabilità degli amministratori di società di capitali, a prescindere dalla eventualità di una procedura concorsuale (es. fallimento della SRL). E’ importante, quindi, che gli amministratori acquisiscano consapevolezza della portata concreta delle novità in premessa, in modo da orientare la propria condotta alla luce delle nuove disposizioni normative.
In tema di responsabilità, la nuova prospettiva legislativa riguarda, in particolar modo, gli amministratori delle SRL: nello specifico l’art. 2476, codice civile.
La nuova previsione ha esteso e previsto la possibilità per i creditori sociali di esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, i quali, non adempiendo al proprio obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale abbiano impedito la soddisfazione dei creditori medesimi, e ciò –come detto- anche a prescindere da un conclamato stato di crisi o dalla presenza di una procedura concorsuale (società in bonis).
In precedenza, invece, tale eventualità era espressamente prevista solo con riferimento alle società per azioni. Tale nuova responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali va ad aggiungersi alla previsione della responsabilità degli stessi nei confronti della società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto e alla possibilità per i soci di esperire l’azione sociale di responsabilità contro quegli amministratori che abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, tali da risultare dannose per la società stessa.
In caso di fallimento
In sede fallimentare il curatore ha ampio margine di manovra ed a lui spetta di promuovere “azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori” (art. 146, comma 2, lett. a, L.F.). La riforma attribuisce al curatore la legittimazione a “promuovere o perseguire” anche separatamente (art. 255, D. Lgs. n. 14/2019):
– l’azione sociale di responsabilità;
– l’azione dei creditori sociali prevista dagli artt. 2394 e 2476, comma 6, cod. civ.;
– l’azione prevista dall’art. 2476, comma 7, cod. civ.;
– l’azione prevista dall’art. 2497, comma 4, cod. civ.;
– tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
Società di capitali che amministrano altre società di capitali
Da molti anni è stata riconosciuta in Italia la possibilità per le società di capitali di assumere la carica di amministratore di altre società (di persone ovvero di capitali).
Il Consiglio Notarile di Milano ha statuito la necessità della designazione di un “rappresentante persona fisica” che eserciti in concreto le volontà della società di capitali amministratore (non necessariamente il legale rappresentante della società amministrante).
Inoltre, la persona incaricata deve essere assoggettata ai medesimi obblighi e responsabilità previsti dalla legge, risultando responsabile in solido con la persona giuridica amministratore. Anche il rappresentante persona fisica è soggetto allo stesso regime di pubblicità legale vigente per la rappresentanza della società di capitali.
Gli scenari che si delineano sono molteplici; vi sorprendereste di incontrare una SpA italiana amministrata da una Ltd con sede a Londra o Dublino?
