ITALIA PARADISO FISCALE MA PER POCO TEMPO ANCORA
Sono circa 400 mila i pensionati italiani emigrati all’estero secondo l’Aire (registro della popolazione residente all’estero) ed il trend è in crescita. Il fenomeno migratorio non conosce età: secondo i dati elaborati dal centro studi Idos nel 2017 se ne sono andati dall’Italia circa 285 mila cittadini, soprattutto giovani in cerca di lavoro, confermando l’aumento numerico anno dopo anno. Se può consolare, dal 2015 i nostri connazionali possono scegliere sia il Paese nel quale trasferirsi sia la legge regolatrice della loro successione.
Un caso pratico ci aiuta a capire.
Francesco, cittadino italiano, vive con la moglie in Spagna. I suoi figli vivono in Italia. È proprietario di un appartamento in Italia, mentre in Spagna possiede una casa ed un conto bancario. Nel settembre 2015 Francesco muore in Spagna. Nel testamento, redatto nel 2014, Francesco aveva scelto la legge italiana come legge applicabile alla sua successione. Poiché Francesco ha avuto l’ultima residenza abituale in Spagna, in linea di principio alla successione dovrebbe essere applicata la legge spagnola. Tuttavia, poiché Francesco ha scelto di applicare la legge del suo Paese di cittadinanza (l’Italia), la successione dei suoi beni sarà disciplinata dalla legge italiana, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Di conseguenza, la legge italiana si applicherà alla successione dell’appartamento in Italia e della casa e del conto bancario in Spagna. Tuttavia, poiché l’ultima residenza abituale di Francesco era in Spagna, della successione si occuperanno le autorità spagnole, applicando la legge italiana.
Introduzione
Il Regolamento (UE) numero 650/2012 del 4 luglio 2012 –entrato in vigore il 17 agosto 2015- è «relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni». Le norme comunitarie interessano le successioni caratterizzate da fattori di internazionalità, i quali possono rilevare da un punto di vista soggettivo, come, ad esempio, qualora il defunto sia cittadino di uno Stato diverso da quello in cui è localizzata la sua ultima residenza, ovvero da un punto di vista oggettivo, se nel patrimonio del de cuius vi siano beni ubicati in più stati membri.
Conseguenze della applicazione del Regolamento 650/2012
La novità più rilevante per il diritto internazionale privato è il criterio di collegamento automaticamente previsto per la successione, secondo il quale questa sarà regolata dalla legge dello Stato in cui il defunto ha la propria «residenza abituale» al momento del decesso (e non già dalla legge nazionale del de cuius, come disposto dall’articolo 46 della Legge 218 del 1995). Mentre dunque antecedentemente all’applicabilità del Regolamento n. 650/2012, la successione di un soggetto con passaporto tedesco, residente in Italia ed ivi deceduto, era disciplinata, in assenza di scelta, dal diritto tedesco, oggi è disciplinata dal diritto italiano.
Il Regolamento, tuttavia, non prevede una definizione di «residenza abituale» ma fornisce alcuni parametri per determinarla. Importante è la previsione della facoltà data al cittadino UE di scegliere la legge applicabile alla propria successione. Quindi, il cittadino tedesco dell’esempio di prima, che abbia «residenza abituale» in Italia, potrà scegliere il diritto tedesco quale disciplina applicabile alla sua successione. Laddove poi il de cuius sia cittadino di più Stati, al momento della scelta o della morte, egli potrà scegliere il diritto di uno di essi.
La scelta della legge applicabile alla successione va esplicitata «in una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte» o deve «risultare dalle clausole di tale disposizione», come ad esempio il testamento. La validità dell’atto contenente la scelta è disciplinata dalla legge individuata e le eventuali revoche e modificazioni alla scelta stessa devono rispettare i requisiti formali previsti per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte secondo il diritto indicato dal de cuius.
Imposte di successione
Il Regolamento non si applica alle questioni tributarie e doganali nonché a quelle amministrative di diritto pubblico, in relazione alle quali si applicherà la relativa legislazione nazionale. Il diritto tributario italiano, pertanto, continuerà ad essere applicabile all’eredità, laddove il defunto sia residente in Italia, e ai beni siti in nel nostro ordinamento, laddove il defunto sia residente all’estero.
L’imposta di donazione e successione dei vari Paesi UE è materia molto varia (si veda la tabella sotto). Oggi l’Italia in tale ambito un paradiso fiscale. Non solo per la misura molto contenuta delle aliquote applicabili, ma anche perché sino ad € 1 milione di valore dei beni trasferiti (donati o lasciati in eredità) al coniuge ed a ciascun figlio non si subisce alcuna tassazione (cosiddetta «franchigia»). Anche nella valutazione degli immobili trasferiti il legislatore italiano è oggi più munifico rispetto a quello degli altri membri UE, tassando i trasferimenti immobiliari in base al valore catastale (più basso) e non al valore di mercato.
| Raffronto tassazione donazioni e successioni in alcuni Paesi UE (dati 2018) | |
| Paese | aliquote (*) |
| Belgio | 3%-80% |
| Danimarca | 0%-52,70% |
| Finlandia | 0%-33% |
| Francia | 5%-45% |
| Germania | 7%-50% |
| Irlanda | 33% |
| Italia | 4%-8% |
| Lussemburgo | 0%-48% |
| Olanda | 10%-40% |
| Polonia | 3%-20% |
| Spagna | 0%-34% |
| Regno Unito | 0%-40% |
| (*) La aliquota dello 0% è spesso relegata alla sola applicazione in caso di donazioni o eredità destinate ad enti caritatevoli o a finalità benefiche. | |
Conviene approfittare oggi della situazione fiscalmente favorevole pianificando la propria successione, in quanto prevedibilmente la situazione è destinata a cambiare poichè la tassazione diretta in Italia attinge a redditi sempre più bassi (nel 2019 e 2020 il nostro PIL non crescerà). Inoltre, l’imposta sulle successioni e donazioni fa registrare entrate misere (722 milioni di euro) rispetto al gettito dell’IRPEF (172.135 milioni di euro, ministero dell’economia e delle finanze, bollettino delle entrate tributarie 2018). In una parola: prevenire è meglio che curare.
Al contrario, è enorme la ricchezza degli italiani dalla quale più incisivamente può attingere la tassazione sulle successioni e sulle donazioni: la ricchezza finanziaria lorda ammonta a € 4.250 miliardi (conti finanziari gennaio 2019, Banca d’Italia); il patrimonio immobiliare € 5.800 miliardi (dati 2014, Banca d’Italia).
Riferimenti:
– Regolamento (UE) numero 650/2012 del 4 luglio 2012.
