di Domenico Santoro
dottore commercialista – revisore legale
16 gennaio 2023
Il nuovo quadro normativo della crisi d’impresa pone i dottori commercialisti di fronte a nuove sfide professionali; gli studi devono “cambiare pelle” per adattarsi ad un tipo di consulenza sempre più distante “dall’imprinting” marcatamente fiscale che li aveva caratterizzati dalla riforma Visentini in poi.
Negli ultimi anni, complice la spinta di ammodernamento tecnologico della macchina burocratica fiscale, i commercialisti hanno dovuto sostenere notevoli investimenti per innovare gli apparati hardware e software al fine di adeguarli ai nuovi compiti che il comparto pubblico gli richiedeva.
L’aspetto più deleterio e involutivo è rappresentato dalla “sottomissione” all’Agenzia delle Entrate che con circolari, risoluzioni, faq e comunicati, ha “evangelizzato” migliaia di “fedeli” commercialisti i quali, obtorto collo, si sono rassegnati al ruolo di esecutori dell’interpretazione di parte, come se fossero diventati componenti dell’apparato fiscale dello Stato. Lentamente le aziende si sono allontanate dall’orizzonte dei commercialisti e i loro contorni economici, patrimoniali e finanziari, sono apparsi sempre più sfocati.
Per fortuna le cose cambiano, anche se alcune volte troppo velocemente per consentire una piena e immediata razionalizzazione del mutamento. Infatti, sono ancora tante le complicazioni che rendono faticose le giornate dei commercialisti, con il rischio che le nuove opportunità passino oltre le porte dei loro studi professionali.
Il legislatore della riforma della crisi d’impresa, (DLgs 14/2019) con il novellato art. 2086 c.c., ha introdotto nuovi obblighi per l’imprenditore da cui scaturiscono nuovi compiti a carico dei commercialisti per la corretta gestione delle imprese.
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” (art. 3 Dlgs 14/2019). “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale (art. 2086 c.c.).
L’applicazione di queste norme, abbastanza ovvie per le grandi imprese strutturate, diventerebbe inattuabile per le Pmi o per le nano-imprese, spesso gestite a conduzione familiare, se non corroborate dal sostegno di professionisti che possiedono un adeguato background culturale.
Ecco quindi tracciato un nuovo compito per i dottori commercialisti che, emancipandosi dal ruolo di contabili e ultimamente compilatori di moduli fiscali (tralasciando rispettosamente coloro che si dedicano a ruoli più gratificanti), si accingono a diventare consulenti preziosi degli imprenditori, degli amministratori e degli organismi di controllo nell’attuazione delle predette norme. L’azienda e il suo coacervo di interessi economici e sociali tornano ad essere il baricentro delle analisi dei
commercialisti.
Il nuovo mantra dei commercialisti sarà appunto “…il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa…”. Ciò comporterà un adeguamento del loro lavoro che si espliciterà nelle fasi che si elencano sinteticamente:
- formazione del cliente;
- supporto al cliente nell’attività di governance engineering;
- assistenza nel perseguimento della compliance del software contabile;
- supporto nella redazione dei bilanci trimestrali (OIC 30);
- organizzazione e monitoraggio degli indicatori della crisi;
- implementazione dei sistemi di controllo di gestione e il calcolo del DSCR;
- gestione delle richieste degli organi di controllo.
Il Bilancio affievolisce la sua funzione di documento propedeutico alla liquidazione delle imposte per riaprire il canale informativo con l’imprenditore, apprezzandosi sempre più come strumento di dialogo trasparente con i soci, le banche, i fornitori, gli investitori, i clienti e il territorio nel quale vive e opera l’azienda.
Il bilancio, opportunamente riclassificato e implementato con i relativi indici patrimoniali, economici e finanziari, sarà il documento rivelatore strategico della continuità aziendale; ancor meglio se il rendiconto finanziario passerà dal ruolo di semplice appendice a termometro dell’elasticità e solvibilità finanziaria dell’azienda.
Non meno importante sarà la relazione con le banche, onerate della nuova versione degli IFRS 9 con la stratificazione del credito (performing – under performing – non performing); stessa cosa dicasi per la “Centrale rischi” spesso rivelatrice di impreviste avversità.
In definitiva il Commercialista dovrà rivedere il suo mandato con i clienti e ridefinire i contorni del suo incarico per chiarire “chi fa cosa”, in quanto il rapporto non potrà più essere svolto all’interno di un quadro indefinito. Ciò eviterà spiacevoli sorprese allorquando gli imprenditori “devolveranno” ai consulenti le colpe per infelici epiloghi delle proprie aziende.
