Dal 2006 il legislatore ci ha messo a disposizione un nuovo strumento utilizzabile quando desideriamo destinare determinati beni “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela”. Che meravigliosa creatura del diritto! Vi racconto due casi pratici che ho già svolto nel recente passato per convincervi del mio pensiero.

Caso pratico 1

-La Cliente è un medico di fama nella sua zona, sposata con figli, attualmente benestante solo grazie al suo impegno nella professione. Ha ragione di temere che la sua vita possa essere più breve di quella dei suoi genitori, ai quali eroga da sempre generosi aiuti economici per tenerli lontani da ogni preoccupazione. La Cliente desidera che il sostegno ai suoi genitori non cessi al cessare della sua esistenza e pertanto decide di trasferire la proprietà di determinati suoi beni ad un fiduciario, con l’incarico di:

a) amministrarli e gestirli, destinandone i redditi al mantenimento di un tenore di vita uguale all’attuale per i propri genitori (beneficiari iniziali);

b)dopo la morte dell’ultimo dei genitori, trasferire gratuitamente la proprietà dei suddetti beni ai figli della Cliente (beneficiari finali).

Caso pratico 2

-Il Cliente, proprietario di azioni che non può detenere per problemi di conflitto di interessi ai sensi del testo unico bancario, trasferisce queste azioni ad un fiduciario, con l’incarico di:

a) gestire ed amministrare le azioni, con esclusione del potere di cederle;

b) devolverne i redditi ai suoi familiari (“beneficiari iniziali”);

c) allo scadere del termine di durata, o al verificarsi della condizione previsti nell’atto istitutivo, retrocedere le azioni al Cliente o, in mancanza, ai suoi figli in parti eguali (“beneficiari finali”).

Newsletter di febbraio 2019

Introduzione Con il vincolo di destinazione attuato secondo l’art. 2645-ter, codice civile, si ottiene l’effetto di “legare” ovvero “blindare” beni determinati allo scopo cui vengono destinati. Un tale effetto risulta realizzabile attraverso un atto pubblico voluto da un disponente ed avente ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, finalizzato «alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche».

Ciò è realizzabile per un periodo «non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria». Con queste caratteristiche, il predetto atto pubblico è trascrivibile e solo la trascrizione vale a rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.

Utilizzo pratico

L’utilizzo del vincolo di destinazione può trovare applicazione pratica in numerose casistiche.

Tra queste:

– realizzare bisogni di tipo familiare ed esigenze parasuccessorie- perseguire finalità filantropiche; – agevolare la soluzione di controversie, o prevenirle; – risolvere esigenze imprenditoriali; – agevolare la gestione di determinati beni; – disporre mandati fiduciari ad acquistare o a vendere. Spesso per le disposizioni di beni familiari (il primo caso riportato qui sopra), si obietta circa la intangibilità dei diritti dei legittimari.

Un esempio pratico mi aiuta ad esporre in breve il mio pensiero al riguardo.

Ad esempio, con l’affidamento fiduciario finalizzato ad assicurare una efficiente gestione dei beni del disponente, quest’ultimo evita di essere parte in causa della gestione dei redditi tratti dal suo patrimonio e non scontenta nessun beneficiario. Il disponente –vedovo con prole e con una nuova compagna- trasferisce la proprietà dei suoi beni ad un fiduciario, per finalità sia di solidarietà familiare riferibili ai figli del disponente medesimo sia di sostegno della sua compagna.

Il fiduciario ha l’incarico di: a) amministrare e gestire i beni; b) corrispondere, sia in favore del disponente e dei suoi figli sia in favore della compagna del disponente, una somma annua vita natural durante; c) assicurare la devoluzione finale dei beni ai figli ed alla compagna del disponente, secondo le disposizioni impartite dal disponente medesimo. Il fiduciario, il disponente e la sua compagna garantiranno le ragioni di questi ultimi, quali derivanti dagli artt. 536 e seguenti del codice civile.

Conseguentemente, sia il fiduciario sia la compagna del disponente saranno solidalmente obbligati nei confronti dei legittimari a trasferire agli stessi parte dei beni vincolati, ovvero una somma di denaro, di valore o importo pari a quello delle quote di legittima agli stessi spettanti.

Proteggere i beni dalle pretese dei creditori del disponente: una conseguenza L’art. 2740, codice civile, contiene il principio della responsabilità patrimoniale personale del debitore e limita la separazione patrimoniale rimessa all’autonomia privata. Fondamentale è pertanto l’individuazione della causa dell’atto di destinazione. Non è revocabile ogni trasferimento, o ogni trasferimento funzionale alla destinazione di alcuni beni, ma solo il pregiudizio eventualmente sofferto dai creditori ed i creditori del disponente potrebbero agire in revocatoria, ricorrendone i presupposti, o potrebbero far valere la nullità del negozio per frode alla legge o la sua inefficacia per simulazione relativa.

Profili tributari

La casistica della tassazione del vincolo di destinazione è molto varia. Si va dalla non imposizione per gli atti riguardanti beneficiari con disabilità ad un prelievo proporzionale via via crescente a seconda dell’oggetto del vincolo e del “grado di parentela” esistente tra disponente e beneficiari. Riferimenti: – art. 39-novies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio 2006, n. 51. – codice civile, art. 2645-ter.