Nel 1984 veniva al mondo la società Giovanni Agnelli e C. S.a.p.a.  (società in accomandita per azioni). I soci accomandatari erano i fratelli Gianni ed Umberto Agnelli, il cugino Giovanni Nasi, Cesare Romiti (allora amministratore delegato FIAT),  Gianluigi Gabetti (all’epoca amministratore delegato IFI) e soci accomandanti l’avvocato Franzo Grande Stevens e quasi tutto il resto della famiglia Agnelli.  La società è oggi considerata la cassaforte della famiglia Agnelli e detiene partecipazioni (quasi sempre di riferimento se non di controllo) in Fiat Chrysler Automobiles,  CNH Industrial, Ferrari N.V., Juventus Football Club, The Economist, Partner RE,  GEDI Gruppo Editoriale.

L’esempio di detenere in una unica società di famiglia quanto di maggior valore si possiede (ad esempio le partecipazioni in società operative) è seguito da molti altri casati italiani. Tra essi le famiglie Boroli e Drago che controllano il gruppo De Agostini attraverso la B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a. Carlo De Benedetti aveva la Carlo De Benedetti & Figli S.a.p.a. controllante  il gruppo Cir e di conseguenza anche l’Espresso ed ha trasferito le sue azioni ai tre figli Rodolfo, Marco e Edoardo.Angelo Moratti S.a.p.a. – alla quale fa capo la Saras- è stata divisa in due società tra Massimo e Gian Marco. L’elenco potrebbe proseguire con i vari Mario Moretti Polegato, patron di Geox, e la sua Lir S.a.p.a.,  Ragione S.a.p.a. che sino al 2009 ha tenuto sotto lo stesso tetto   Luciano, Giuliana, Gilberto e Carlo Benetton, ed altri ancora.

Questa newsletter parla della società semplice,  anch’essa strumento di grande versatilità e con caratteristiche strutturali di pregio utilizzata per controllare i patrimoni di importanti e blasonate famiglie appartenenti al gotha dell’economia industriale e finanziaria italiana, spesso  unitamente ad altri strumenti giuridici.

Introduzione

La spending review che da qualche anno a questa parte molte famiglie di imprenditori hanno voluto abbracciare è talvolta non declinata al meglio. Ad esempio, numerose liquidazioni di società di capitali proprietarie di beni (anche immobili) si potrebbero evitare trasformando le SRL (ovvero SpA) in società semplici di pura gestione di beni.  La trasformazione in società semplice risulta più vantaggiosa anche per quanto riguarda le eventuali future vendite degli immobili da parte dei soci e -in generale-  ha il vantaggio che i beni immobili lasciano la sfera proprietaria dell’impresa senza costringere i soci a fare scelte complicate, quale quella di stabilire quale immobile assegnare a quale socio. Invece, dopo la trasformazione in società semplice,  la proprietà rimarrebbe intatta.

Principali caratteristiche della società semplice

Innanzitutto, la semplicità dell’uso della società semplice risiede nel fatto che sostanzialmente risulta essere uno strumento regolato da pochi articoli del codice civile:  2251-2290. Inoltre, la società semplice è dotata di una certa fluidità anche dal punto di vista fiscale: per le imposte dirette valgono sostanzialmente le stesse regole previste per le persone fisiche.

Un altro aspetto assolutamente rilevante sta nelle ottime possibilità di riservatezza in merito alla identità dei soci (sempre sottostando alle verifiche e agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio), in quanto questo tipo societario NON richiede di inserire i nomi dei soci all’interno della ragione sociale e NON richiede la iscrizione nel registro imprese per venire ad esistenza (l’art. 8 della legge n. 580/93 prevede l’iscrizione in un’apposita sezione del registro delle imprese delle società semplici che non svolgono attività agricola, quale pubblicità notizia e non già quale pubblicità costitutiva).

La duttilità è principe

Numerose altre caratteristiche proprie di questo strumento societario lo rendono adatto a rispondere alle più svariate esigenze riguardanti la protezione dei patrimoni personali o famigliari:

– reversibilità delle scelte (essendoci un contratto che può essere sciolto);

– mantenimento del controllo del governo societario da parte dei fondatori o disponenti (risultati che difficilmente sono ottenibili con l’utilizzo di altri strumenti con i medesimi effetti);

-previsione di appositi patto di limitazione della responsabilità per i soci non amministratori;

-in caso di morte del socio, scelta alternativa tra regola generale (liquidazione della quota a favore degli eredi) o previsione speciale statutaria, cosiddetta clausola di accrescimento (la quota del socio defunto si accresce proporzionalmente alle quote dei soci superstiti).

Riferimenti:

–  legge 29 dicembre 1993, n. 580  (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

– codice civile, artt. 2251-2290.

Ricerche a cura di: Vincenzo SCARCIA.